Valutazione di Incidenza Ambientale

La valutazione d’incidenza è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso  (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e del DPR 357/97). 

A tale procedimento,  sono sottoposti i piani generali o di settore, i progetti e gli interventi i cui effetti ricadano all’interno dei siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l’eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su di un sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

La VI in Piemonte è normata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n.19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità­” (Titolo III e allegati B, C e D), in particolare si ricorda che:

  • L’allegato B­ descrive l’iter procedurale per l’espletamento della valutazione d’incidenza;
  • L’allegato C­ descrive i contenuti della relazione d’incidenza dei progetti e interventi.
  • L’allegato D­ descrive i contenuti della relazione d’incidenza per i piani e programmi.

Valutazione d’Incidenza di interventi e progetti

Per stabilire se un progetto o un intervento debba essere assoggettato alla VI è necessario conoscerne le caratteristiche in relazione alle peculiarità ambientali del territorio in cui si colloca: in alcuni casi può non essere immediatamente chiaro.
In assenza di specifici piani di gestione o di misure di conservazione sito-specifiche, strumento di riferimento sono le Misure di Conservazione Generali , costituite da una serie di disposizioni, articolate in buone pratiche, obblighi e divieti di carattere generale, efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000, unitamente a disposizioni specifiche relative a gruppi di habitat costituenti tipologie ambientali prevalenti presenti in ciascun sito, che prevedono tra l’altro alcuni casi di esclusione dalla procedura di VI.
A tale scopo la Regione Piemonte ha  predisposto una scheda guida scaricabile che individua le informazioni minime necessarie per la presentazione dell’istanza.  La scheda può essere compilata ed inviata al soggetto gestore del sito Natura 2000, oppure può servire come schema per individuare le informazioni necessarie per produrre un proprio elaborato.
La tabella dei soggetti delegati alla gestione dei siti Natura 2000 è consultabile alla pagina in cui è descritta la gestione della Rete Natura 2000.
Qualora non sia stato ancora delegato un soggetto gestore, l’istanza deve essere inviata al Settore regionale Biodiversità ed Aree Naturali  (via Principe Amedeo , 17 – 10123 – Torino
oppure: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it).

Riscontro alle istanze di assoggettabilità

Entro 30 giorni l’autorità competente comunica al proponente se il progetto/intervento ha le caratteristiche tali da dover essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza oppure può essere realizzato senza avviare la procedura.

Procedura di Valutazione d’Incidenza di interventi e progetti

Se il progetto/intervento deve essere assoggettato a Valutazione d’Incidenza l’istanza dovrà essere presentata all’autorità competente corredata da una marca da bollo di 16,00 euro, come previsto dal DPR 642/72.

I contenuti della Relazione di incidenza sono definiti nell’allegato C l.r. 19/2009­.
La procedura di VI inizierà non appena giungerà tale documentazione: entro 60 giorni il soggetto gestore del sito Natura 2000 o il Settore regionale  esprimerà il giudizio d’incidenza.

Qualora si ritenga necessario per l’istruttoria, potranno essere richieste integrazioni della documentazione. In tal caso il termine per la valutazione d’incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all’autorità competente.

Si ricorda che l’istituto del silenzio-assenso non si applica in alcuna delle fasi previste per la Valutazione di Incidenza, per cui l’autorità competente è sempre tenuta a comunicare formalmente l’esito dell’istanza al soggetto proponente, esplicitando le motivazioni che hanno determinato la decisione finale. Nello stesso tempo, l’autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione, volte alla riduzione dell’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.

Fonte: www.regione.piemonte.it