AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI TORINO

Oggetto: “VARIANTE PARZIALE N. 144 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 7 DELLA L.U.R, CONCERNENTE LE AREE DI PIAZZA MODENA E DI STRADA CARTMAN. ADOZIONE.” – (Deliberazione del Consiglio Comunale del 11 aprile 2006, n. 133).

OSSERVAZIONI

Le scriventi Associazioni:

– ITALIA NOSTRA Consiglio Interregionale Piemonte – Valle d’Aosta, con sede in Via Massena, n. 71 – 10128 Torino, nella persona della Presidente, arch. Maria Teresa ROLI;

– LEGAMBIENTE Circolo Ecopolis Torino, con sede in Via Berthollet n. 43 – 10125 Torino, nella persona della Presidente Eva BIGINELLI;

– PRO NATURA TORINO (Onlus), con sede in Via Pastrengo n. 13 – 10128 Torino, nella persona del Presidente pro-tempore Emilio DELMASTRO,

formulano le osservazioni che seguono ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 56/1977, nel pubblico interesse, nonché ai sensi dell’art. 9 della legge 241/90 e s.m.i., nel merito dei contenuti del progetto preliminare di Variante citato all’oggetto, di cui all’Avviso pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 21 del 25 maggio 2006.

1. Premessa.

La variante adottata è finalizzata alla creazione di una nuova Zona Urbana di Trasformazione (ZUT), denominata “Ambito 10.4 Cartman”, in luogo della soppressione di altra ZUT “Ambito 10.1 Modena Nord”. La creazione del nuovo “Ambito 10.4 Cartman” è stato determinato dal “complesso confronto avvenuto a livello politico e istituzionale e considerazioni di ordine tecnico hanno portato l’Amministrazione alla scelta di non dare attuazione alla previsione di piano [l’attuazione dell’ “Ambito 10.1 Modena Nord”] , ritenendo non opportuna l’edificazione in tale area. Il susseguirsi di tali vicende e la presentazione di formali proposte da parte dei soggetti a vario titolo interessati hanno, tuttavia, fatto emergere attese legittime a cui è necessario offrire qualche forma di risposta positiva in alternativa alla trasformazione dell’ambito “10.1 Modena Nord”, che si intende sopprimere. Dall’esame delle aree destinate a parco collinare proposte in cessione in questi anni, è stata individuata una prima possibile parziale soluzione, in variante al PRG vigente, basata sull’utilizzo di una minima parte di quelle aree che si presentano in condizioni tecnicamente idonee all’edificazione, per collocare una determinata quantità di diritti edificatori derivati dalla cessione alla città di aree a parco collinare, in quantità congruente con le densità fondiarie e le tipologie insediative dell’intorno. “. Sotto il profilo insediativo, la nuova ZUT “10.4 Cartman”, della superficie territoriale di mq 24.134, prevede l’edificazione di una SLP max pari a mq 5.000, destinazione prevista 100% residenza, pari a circa 147 abitanti teorici; il fabbisogno di aree per servizi (25 mq/ab) è di circa mq 3.675. Le aree a parco offerte in cessione non devono presentare “situazioni di dissesto con pericolo per infrastrutture ed insediamenti”, nonché garantire idonee condizioni di accessibilità, fruibilità pubblica e manutenzione. La nuova ZUT “10.4 Cartman” è la sola prevista in variante al PRG in ambito collinare.

2. Relazioni con il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

L’area interessata dalla variante è vincolata ai sensi della Parte Terza “Beni paesaggistici” (artt. 136 e seguenti) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in materia di beni culturali e paesaggio, che ha recepito in toto le classificazioni e i vincoli ex lege 1497/1939 e 431/85. Ogni modificazione dello stato dei luoghi di tali aree deve essere preventivamente sottoposta a parere rilasciato dalla competente Soprintendenza nonché dell’eventuale approvazione di specifico provvedimento regionale (piano paesaggistico). Si constata che tali adempimenti non sono stati assolti in sede di adozione della variante adottata; non solo: dall’esame degli atti tecnici e amministrativi non risulta alcun cenno a tali disposizioni legislative; si riscontra altresì che non risulta neppure allegato alla variante lo stralcio corrispondente all’area interessata dal nuovo ambito “10.4 Cartman” dell’Allegato n. 14 al PRG “Beni ambientali” (foglio n. 8, scala 1:10.000), ove risulta che la stessa è compresa tra quelle vincolate ex lege 1497/1939 (di competenza regionale). La variante determina irrimediabili alterazioni dello stato dei luoghi e comporta un grave pregiudizio per ogni corretta azione di tutela e salvaguardia paesaggistica e ambientale, in violazione delle richiamate norme legislative, di assoluto rilievo costituzionale: si ritiene che i rilievi sollevati possano determinare l’illegittimità della variante e degli atti adottati.

3. Rapporti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata.

La variante in oggetto ignora tutti gli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinata; in particolare tale omissione si traduce nella violazione di due strumenti: il Piano Territoriale Regionale (PTR) e il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC) formati e approvati ai sensi dell’art. 7 LUR 56/77. Il PTR (approvato con DCR n. 388-9126 del 19 giugno 1997), all’art. 12 delle NdA, assoggetta le aree della nuova ZUT “10.4 Cartman” nell’ambito della “Zona della Collina di Torino” e alla disciplina delle ” AREE AD ELEVATA QUALITÀ PAESISTICO AMBIENTALE”, per le quali prevede la formazione di idonei “Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale”. I commi 4 e seguenti del citato art. 12 prevedono: “4. Prescrizioni che esigono attuazione . 4.1 I Piani territoriali provinciali possono integrare gli elenchi di cui al presente articolo; tale integrazione può comportare, qualora approvata, la modifica degli elenchi, di cui al comma 2, anche rispetto alla collocazione delle aree con riferimento ai piani da redigere ed ai soggetti competenti. 4.2 I Piani regolatori generali devono adeguarsi alle norme rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni sopra indicati, specificamente individuati nelle cartografie di piano contenute nei Piani paesistici e nei Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale. “. Si constata pertanto una palese violazione delle norme sopra indicate. Il vigente PTC (approvato con DCR n. 291-26243 del 01/08/2003), ricomprende le aree interessate dalla variante tra quelle definite, all’art. 14.4 delle NdA, tra le “Aree di particolare pregio ambientale e paesistico”, confermando le prescrizioni del PTR. Si rileva, pertanto, una palese incompatibilità della variante con i vigenti PTR e PTC.

4. Qualificazione della variante.

La variante adottata viene qualificata come “parziale” ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della LUR 56/77. Per dimostrare tale conformità, la variante si limita ad una frase “di rito” e non vengono rese le dichiarazioni e le dimostrazioni qualitative e quantitative espressamente richieste dal citato comma 7, in relazione specialmente al rispetto dei principi informatori del PRG vigente, al mancato incremento della capacità insediativa residenziale e alla dotazione complessiva delle aree a standard. La creazione di una nuova ZUT residenziale, all’interno di un’area a parco collinare, costituisce una sostanziale modifica di uno dei principi informatori del PRG vigente che individua, all’art. 22 delle NUEA, le “Aree a parco naturale della collina” quelle “(.) destinate alla realizzazione di un parco nel quale sia tutelato l’ambiente naturale garantendo condizioni di fruibilità collettiva sulla base di specifici piani particolareggiati relativi ad ambiti o parti di ambito di volta in volta definiti.”: è pacifico che la portata di quanto stabilito dall’art. 22 delle NUEA costituisca un elemento strutturale del PRG. Sotto questo profilo, la portata della variante adottata pare eludere (o ignorare) il requisito indicato dal quarto comma dell’art. 17 della L.R. 56/1977 che recita. ” Sono varianti strutturali al Piano Regolatore Generale (…) quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti: a) modifiche dell’impianto strutturale del Piano Regolatore Generale vigente (…)”. Si rileva, pertanto, che i contenuti della variante conferiscono alla stessa le caratteristiche proprie di una variante strutturale, nella parte in cui modifica uno dei principi informatori del P.R.G.C. vigente e che pertanto rientra in uno dei casi, la lettera a), di cui al quarto comma dell’art. 17 della L.R 56/1977. Si ritiene, pertanto, che l’adozione della Variante parziale in oggetto debba seguire la procedura di cui all’art. 15 e all’art. 17, comma 4, della L.R. 56/1977.

5. Disciplina delle aree a parco naturale della collina. Trasferimento dei diritti edificatori. Motivazioni della variante. Mancata dimostrazione dell’interesse pubblico perseguito.

La variante si fonda sul presupposto che la Città sia “costretta” a prevedere l’edificabilità di un’area a parco collinare, solo perché non sono più disponibili aree pubbliche necessarie all’atterraggio (e all’edificazione) dei diritti edificatori generati da aree a parco collinare da cedere in proprietà di un determinato soggetto, attraverso un trattamento privilegiato, motivato dal fatto che ” Il susseguirsi di tali vicende e la presentazione di formali proposte da parte dei soggetti a vario titolo interessati hanno, tuttavia, fatto emergere attese legittime a cui è necessario offrire qualche forma di risposta positiva in alternativa alla trasformazione dell’ambito “10.1 Modena Nord” . I presunti “soggetti a vario titolo interessati” sono peraltro ben noti, ma la variante ne sottace le generalità, di dominio pubblico, peraltro ritenuti in altri atti amministrativi quali presunti responsabili di abusi edilizi in aree collinari. A loro esclusivo favore viene creata una apposita ZUT, in contrasto con i princìpi ispiratori del PRG vigente, come sopra dimostrato, in quanto in area collinare non può essere prevista un’area con caratteristiche analoghe. Si rammenti inoltre che non vengono definite e identificate le aree poste in cessione in grado di generare i diritti edificatori da realizzare nella nuova ZUT: tale omissione è grave perché conferisce alla variante un elevato indice di indeterminatezza e contribuisce a rendere sempre più appetibili, sotto il profilo del loro valore fondiario, le aree di concentrazione della nuova ZUT, fenomeno prodromico a qualsiasi operazione speculativa di carattere immobiliare, per tutte le aree a parco collinare.

Sulla presunta “assenza” di aree pubbliche ove far atterrare i diritti edificatori privati generati da aree a parco collinare, la variante omette alcuni precedenti atti e varianti al PRG, in quanto gran parte delle ZUT pubbliche sono già state interessate da altre varianti che ne hanno modificato l’attuazione o sono state cancellate del tutto: vi sono dati quantitativi e qualitativi che lo dimostrano. L’art. 22 delle NUEA del PRG come approvato nel 1995, prevedeva quali aree di atterraggio le seguenti ZUT “pubbliche”: Ambito 4.1 Quartiere delle Alpi (ST mq 330.518); Ambito 4.4 Veglio (ST mq 28.235); Ambito 5.10 Ozanam (ST mq 5.844); Ambito 9.9 Mercato dei Fiori (ST mq 5.865); Ambito 9.31 Nebiolo (ST mq 27.965); Ambito 9.32 Ponchielli (ST mq 14.403); Ambito 10.1 Modena Nord (ST mq 76.964); Ambito 12.18 Paoli (ST mq 10.499); Ambito 12.24 Mercati Generali (ST mq 158.757); Ambito 16.23 Sangone (ST mq 15.618). Il complesso di questi ambiti prevedeva una ST totale pari a mq 674.668; tra il 1998 e l’adozione della Variante 37 (normativa, adottata nel marzo 2001) vi è stata una progressiva erosione delle aree disponibili, sia per effetto dell’attuazione pubblica dei vari ambiti (Veglio, Paoli, Nebiolo, Mercati Generali) o la loro cancellazione per effetto di accordi di programma (Ambito Sangone) o per varianti parziali (la n. 15 per l’Ambito Quartiere delle Alpi); con la Variante strutturale 38 sul comparto produttivo (adottata nell’aprile 2001) sono stati “cancellati” alcuni Ambiti quali Ozanam e Ponchielli; l’Ambito Mercato dei Fiori è stato interessato da altre previsioni attuative. Pertanto, il “bilancio” di questa politica urbanistica fondata sull’attuazione del Piano attraverso la sua continua modificazione, senza alcuna visione programmatica coordinata, ha reso disponibile solamente l’Ambito Modena Nord, reso ancor più “appetibile” sia per la sua posizione territoriale prossima alla collina e all’asta fluviale del Po, sia per i meccanismi attuativi previsti. Con la Variante 37 (adottata il 5 marzo 2001 e approvata il 25 marzo 2002), per l’attuazione dei diritti edificatori dei parchi collinari è stata notevolmente ampliata la possibilità di atterraggio, includendo anche le Aree da Trasformare per Servizi (ATS) oltre a tutte le ZUT; il tenore della norma contempla la “possibilità” e non l’obbligo per l’Amministrazione di cedere le aree fondiarie per l’attuazione di diritti edificatori; inoltre viene (volutamente?) dimenticato che le aree pubbliche non possono essere alienate a trattativa privata! In ogni caso, l’individuazione concreta di aree da cedere alla Città per la realizzazione dei parchi collinari era subordinata alle scelte operative del Settore Verde Pubblico, cui competeva l’individuazione di ambiti “strategici” per l’attuazione dei suoi programmi operativi (ampliamento dei parchi pubblici esistenti, loro collegamenti, realizzazione del cosiddetto “Anello Verde”). L’Amministrazione Comunale non può essere semplice “ricettrice” di aree proposte da privati di loro iniziativa e che non rientrano in alcuno dei programmi di intervento che la Città ha definito. Sembra pertanto paradossale che si persista nell’individuare un singolo soggetto quale interlocutore privilegiato dell’Amministrazione, quando dovrebbero essere seguite procedure di evidenza pubblica. Con la variante adottata e la creazione ” ad hoc ” di una nuova ZUT, viene meno il requisito dell’interesse pubblico che deve essere alla base di ogni variante al PRG, configurandosi, al contrario, il chiaro intento di soddisfare meri interessi privatistici; infine, occorre sottolineare che, nel caso specifico delle aree a parco collinare (ma anche per le aree a parco urbano e fluviale), non sussiste il facile “alibi” della decadenza dei vincoli espropriativi, che potrebbe essere fatto valere dai soggetti privati: è pacifico che il “doppio regime” attribuito a tali aree comporta l’insussistenza di ogni vincolo ablativo a carattere temporale.

6. Connessioni con la Variante n. 100 al PRG in linea idrogeologica.

Nella variante non vengono presi in considerazione gli aspetti in linea idrogeologica e si constata la violazione delle misure di salvaguardia introdotte dalla variante 100 al PRG, adottata il 10 ottobre 2005: alla variante non sono allegati gli estratti della “Carta di sintesi sulla pericolosità geomorfologia”. Nel merito, le aree non possono essere classificate edificabili ” tout court “, senza una preventiva e approfondita analisi. E’ da rilevare inoltre che ben difficilmente le aree inserite nel “Parco P4” siano in grado di soddisfare i criteri di accessibilità e fruibilità richiesti: tali aree sono interessate da cospicui fenomeni gravitativi, con numerose frane attive cartografate, localizzate in prossimità dell’area di concentrazione prevista per l’Ambito “10.4 Cartman”. Si constata, pertanto, una violazione delle misure di salvaguardia, in quanto le norme di cui alla Variante 100 sono più restrittive di quelle del PRG vigente, introdotte dalla Regione Piemonte quali modifiche ” ex officio ” con la DGR n. 3-45-091 del 21 aprile 1995, di approvazione del PRG.

7. Effetti della variante sulla tutela delle aree a parco collinare. Titolarità della pianificazione urbanistica.

La variante apre la strada ad altre operazioni analoghe, attraverso la progressiva acquisizione di notevoli superfici di aree a parco collinare, per instaurare un agevole contraddittorio con la Città e venire a patti, con il ricatto di aprire contenziosi. Si costituisce inoltre un precedente rischiosissimo, equiparando sostanzialmente le aree a parco collinare alle ZUT e autorizzando così ogni soggetto privato titolare dei diritti edificatori da trasferire in altri ambiti a formulare analoghe richieste alla Città, utilizzando ogni strumento idoneo, compresa la minaccia di azioni di responsabilità o la nomina di commissari ” ad acta “: tale precedente verrebbe a “scardinare” tutte le destinazioni a parco previste dal PRG; per ragioni di pubblica utilità, la Città può acquisire da qualsiasi soggetto privato proprietario le aree a parco collinare con procedure idonee (dall’esproprio alla cessione bonaria), in cambio della realizzazione dei corrispondenti diritti edificatori: ma in ogni caso è la Città il soggetto protagonista, titolare della competenza per la pianificazione, non il soggetto privato. Occorre ancora sottolineare come nella vicenda che ha condotto l’Amministrazione a soddisfare le pressanti richieste del soggetto privato coinvolto, non sussistano invece obblighi di natura giuridica od obbligazioni in capo alla Città che possano sancire l’esistenza di qualsivoglia “diritto acquisito” in capo ai soggetti privati.

8. Conclusioni.

Per le motivazioni sopra illustrate, si richiede la revoca della deliberazione di adozione della Variante in oggetto. Le presenti osservazioni sono inviate per conoscenza ai competenti organi (Ministero per i Beni Culturali – Direzione regionale del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Ambientali; Regione Piemonte e Provincia di Torino), affinché siano posti a conoscenza dei contenuti e degli effetti della variante, oggetto delle presenti osservazioni.

Con riserva di esercitare le opportune ulteriori azioni nelle sedi opportune, essendo le scriventi soggetti portatrici di interessi diffusi, anche ai sensi della legge 349/1989, compresa la formale richiesta di audizione nelle competenti Commissioni Consigliari.

Ai fini della presente, ogni comunicazione potrà essere inviata al seguente indirizzo:

PRO NATURA Torino – Via Pastrengo 13 – 10122 Torino

fax 011.503155 e-mail: pronto@arpnet.it

Con osservanza.

Distinti saluti.

Torino, lì 15 giugno 2006

– ITALIA NOSTRA Consiglio Interregionale Piemonte – Valle d’Aosta

Maria Teresa ROLI ………….

– Associazione LEGAMBIENTE Ecopolis Torino

Eva BIGINELLI …………

– PRO NATURA Torino

Emilio DELMASTRO ………….