Centro per l’educazione sportiva… – REGOLAMENTO – Parte 2

Articolo 15 punto 3:”… è consentita l attrazione di animali tramite
alimentazione artificiale (esche, mangimi, pasture, etc)…”.

Tale permesso pare in contraddizione con il titolo VI articolo 40 del
regolamento della città di Torino sulla tutela degli animali in cui si dice
“…….che l ‘ alimentazione dei colombi é consentita solo in aree individuate
dal comune ( con relativo elenco presente sul sito) . Il comune individua tali
aree ad una distanza minima di 250 metri da ospedali, case di cura, scuole
dell’ infanzia e primarie e aree giochi bimbi. Il cibo secondo tale regolamento
deve essere somministrato in quantità minima tale da non richiamare un
numero eccessivo di esemplari che possono compromettere la civile
coesistenza uomo-animale. Chi alimenta gli animali ha l’ obbligo di
effettuare la pulizia del luogo di somministrazione per evitare di attrarre
animali appartenenti ad altre specie commensali opportuniste……”.

Come sarà possibile attraverso la somministrazione di granaglie e pasture
attrarre uccelli che non siano colombi? Di chi sarà il compito di ripulire la
zona dopo tali somministrazioni ed infine se il centro per l’ educazione
sportiva ed ambientale é pensato soprattutto per i bambini, come si può
attrarre volatili che non siano colombi attraverso alimentazione e
rispettando i 250 metri di distanza indicati dal regolamento della città di
Torino riguardo alla somministrazione di cibo a tali volatili?